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Statuto
Art. I - Costituzione
E’ costituita in Genova Associazione Ligure Del Bambino Emopatico e Oncologico (A.B.E.O. Liguria). L’A.B.E.O. Liguria è apartitica, aconfessionale, democratica ed esclude qualsiasi scopo di lucro.
Art. 2 - Sede
L’Associazione ha sede legale in Genova presso l’Istituto Giannina Gaslini, Largo G.Gaslini 5. Genova Quarto e sede operativa c/o IV Divisione di Pediatria dello stesso.
Art. 3 - Finalità
L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:
a) essere di sostegno alle famiglie dei piccoli ammalati nella soluzione dei differenti problemi che si possono presentare durante il periodo di cura;
b) operare a favore (dei bambini affetti da malattie Ematologiche ed Oncologiche anche affiancando la propria attività ad Enti Pubblici e Privati, Persone Fisiche e Giuridiche di Diritto Pubblico e/o Privato, siano essi Italiani o Stranieri, al fine di assicurare al bambino il trattamento Ottimale nel corso della malattia e favorire il suo reinserimento nella vita normale:
c) migliorare le conoscenze mediche finanziando ricerche, partecipazioni a congressi, pubblicazioni, indagini statistiche, seminari, etc;
d) mantenere rapporti di collaborazione e di confronto con Associazioni Mediche Nazionali ed Internazionali e con Associazioni di Genitori aventi fini istituzionali analoghi e con tutte le Associazioni di Volontariato od Organizzazioni apartitiche che possono contribuire a risolvere i problemi dei bambini emato-oncologici e delle loro famiglie.

Tutte le attività fornite dai soci per conto dell’Associazione sono espletate a titolo gratuito.

Art. 4 - Organi
Sono organi dell’Associazione:
• L’Assemblea dei Soci
• Il Consiglio Direttivo
• Il Presidente
• I Revisori dei Conti
• Il Comitato Tecnico Scientifico

Art. 5 - Soci e criteri di ammissione ed esclusione
Sono Soci Ordinari dell ‘Associazione a titolo gratuito, i genitori (o i loro rappresentanti) dei bambini affetti da malattie emato-oncologiche che ne facciano esplicita richiesta. Essi decadono solo se dimissionari. Sono Soci Sostenitori tutti coloro che sostengono economicamente e/o che cooperano all’attività dell’Associazione nell’attuazione dei suoi fini istituzionali. Le quote dei Soci Sostenitori sono libere (la quota minima è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo). Decadono quelli che non abbiano regolarizzato la quota minima annuale per due esercizi consecutivi.

Art. 6 - Assemblea dei Soci

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia i Soci Ordinari che quelli Sostenitori. L’Assemblea dei Soci approva il Bilancio, nomina il Presidente, il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti, delibera sulle questioni che riguardano le attività per il raggiungimento degli scopi istituzionali. L’Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente per I ‘approvazione del rendiconto morale e finanziario dell’Associazione entro tre mesi dal termine dell’esercizio finanziario, che si chiude il 31 Dicembre di ogni anno, ed inoltre approva il Bilancio Preventivo affidando al Consiglio Direttivo il compito di attuarlo o modificarlo secondo le esigenze. L’Assemblea si intende regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti; non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza del 50 per cento più uno dei votanti. La Convocazione avverrà almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante comunicazione personale e tramite apposito avviso affisso nei locali della IV Pediatria (Degenze, Day Hospital, ecc.). L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario per l’interesse dell’Associazione, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al presidente da almeno un decimo degli iscritti, per deliberare modifiche dello Statuto, per gravi inadempienze statutarie, per lo scioglimento dell ‘Associazione. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza di due terzi dei votanti. La convocazione avviene con le medesime modalità valide per I ‘Assemblea Ordinaria.

Art. 7 - Consiglio Direttivo
Viene eletto dall’Assemblea ed è composto da cinque a sette membri, Presidente compreso, con maggioranza di Soci Ordinari. Delibera a maggioranza dei membri presenti. E’ retto dal Presidente, il cui voto, in caso di parità, vale doppio. Si riunisce almeno una volta all’anno, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario ed ogni volta che il Presidente o almeno tre dei suoi membri ne facciano richiesta.
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
• Organizzare l’attività dell’Associazione:
• Predisporre il Bilancio annuale;
• Convocare le riunioni col Comitato Tecnico Scientifico;

Art. 8 - Presidente

Viene eletto dall’Assemblea dei Soci e nomina il Vicepresidente tra i membri del Consiglio Direttivo. Ha la rappresentanza legale ed amministrativa dell’Associazione, mantiene i rapporti con l’amministrazione dell’Istituto G.Gaslini, con gli altri Ospedali ubicati in Liguria e con qualsiasi Ente Pubblico o Privato nell’ambito delle finalità dell’A.B.E.O. Liguria. Convoca e Presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo. Può delegare incarichi ad altri Consiglieri.

Art. 9 - Vicepresidente
Ha potere di firma e sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, nei suoi compiti specifici.

Art. 10 - Revisori dei Conti
Sono eletti dall’Assemblea dei Soci in numero di tre, ed hanno il compito di controllare tutta la gestione contabile dell’AssociaziOne.

Art. 11 - Comitato Tecnico Scientifico
E’ Composto da tre a cinque membri, rappresentativi delle diverse specializzazioni, nominati dal Consiglio Direttivo su indicazione dei Primari delle Divisioni di Emato-Oncologia Pediatrica operanti sul territorio ligure. I membri del Comitato possono nominare dei delegati.
Compiti del Comitato Tecnico Scientifico sono:
• Informare il Consiglio Direttivo sull’esistenza, all’interno dell’Istituto G.Gaslini o di altri centri di Emato-Oncologia Pediatrica della Liguria, di problemi che possano ridurre il livello di qualità del trattamento di assistenza e terapia dei piccoli pazienti:
• Esprimere pareri in merito a proposte di spesa per acquisti di attrezzature, finanziamento di borse di studio e progetti di ricerca, rimborsi spese di viaggi per partecipazioni a congressi;
• Consigliare attività, iniziative e acquisti per migliorare l’assistenza medica o il soggiorno dei piccoli ricoverati.

Art. 12 - Durata e gratuità delle cariche; rieleggibilità
Tutte le cariche in seno all’Associazione sono gratuite; esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate consecutivamente solo per due mandati. Solo i Revisori dei Conti e i membri del Comitato Tecnico Scientifico sono rieleggibili senza limitazioni.

Art. 13 - Risorse Economiche

L’Associazione, per dotarsi delle risorse economiche necessarie al raggiungimento dei suoi scopi, può a) Ricevere contribuzioni sotto forma di - Quote dei Soci Sostenitori - Lasciti e donazioni in denaro, beni mobili ed immobili nonchè erogazioni liberali da chiunque effettuate - Contribuzioni da parte di Enti Pubblici o Privati b) Organizzare qualsiasi attività legale volta ai reperimento di tondi, come spettacoli, lotterie, raccolte, ecc.

Art. 14 - Spese

Gli interventi di carattere finanziario dell’Associazione sono di due tipi 1) Aiuti gratuiti alle famiglie o miglioramenti socio-assistenziali ai bambini in cura, anche se non iscritti all’Associazione: 2) Acquisti di attrezzature, finanziamento di borse di studio e progetti di ricerca, rimborsi di spese di viaggi per partecipazioni a congressi. Nel primo caso, le decisioni di spesa sono assunte da un membro del Consiglio Direttivo delegato allo scopo, sentito il parere dell’Assistente Socio-sanitario competente e di un membro del Comitato Tecnico Scientifico. Le spese dovranno in ògni caso essere ratificate dal Presidente. Nel secondo caso le spese sono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito il parere ufficiale del Comitato,Tecnico Scientifico.

Art. 15 - Attività dei Volontari

L’Associazione si avvarrà prevalentemente dell’attività, volontaria e gratuita, dei propri associati, che accettano il presente Statuto e condividono le finalità dell’A.B.E.O. Liguria. I Volontari possono operare sia all’interno degli Istituti di Qira che sul Territorio. Essi, nel perseguire gli scopi sociali, aiutano le famiglie nelle diverse difficoltà che queste possono incontrare, se il caso indirizzandole opportunamente (Assistenti socio-sanitarie, Assistenti Sociali, operatori scolastici, ecc.), divulgano le finalità dell’Associazione e raccolgono tondi ad essa destinati.

Art. 16 - Scioglimento dell’Associazione

L’eventuale scioglimento dell’Associazione dovrà essere deliberato dall’ Assemblea Straordinaria dei Soci che, in tal caso, nominerà uno o più liquidatori i quali rimetteranno le eventuali rimanenze attive a favore di altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, in sintonia con le finalità enunciate all’Art. 3, su indicazione dell’Assemblea medesima.

Art. 17 - Rinvio alla Normativa
Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento alla legge 266/91.

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