Art.
I - Costituzione E’ costituita in Genova Associazione Ligure Del Bambino
Emopatico e Oncologico (A.B.E.O. Liguria). L’A.B.E.O. Liguria è apartitica, aconfessionale,
democratica ed esclude qualsiasi scopo di lucro. Art. 2 - Sede
L’Associazione ha sede legale in Genova presso l’Istituto Giannina Gaslini, Largo
G.Gaslini 5. Genova Quarto e sede operativa c/o IV Divisione di Pediatria dello
stesso. Art. 3 - Finalità L'Associazione si prefigge i seguenti
scopi: a) essere di sostegno alle famiglie dei piccoli ammalati nella soluzione
dei differenti problemi che si possono presentare durante il periodo di cura;
b) operare a favore (dei bambini affetti da malattie Ematologiche ed Oncologiche
anche affiancando la propria attività ad Enti Pubblici e Privati, Persone Fisiche
e Giuridiche di Diritto Pubblico e/o Privato, siano essi Italiani o Stranieri,
al fine di assicurare al bambino il trattamento Ottimale nel corso della malattia
e favorire il suo reinserimento nella vita normale: c) migliorare le conoscenze
mediche finanziando ricerche, partecipazioni a congressi, pubblicazioni, indagini
statistiche, seminari, etc; d) mantenere rapporti di collaborazione e di confronto
con Associazioni Mediche Nazionali ed Internazionali e con Associazioni di Genitori
aventi fini istituzionali analoghi e con tutte le Associazioni di Volontariato
od Organizzazioni apartitiche che possono contribuire a risolvere i problemi dei
bambini emato-oncologici e delle loro famiglie. Tutte le attività fornite
dai soci per conto dell’Associazione sono espletate a titolo gratuito.
Art. 4 - Organi Sono organi dell’Associazione: L’Assemblea
dei Soci Il Consiglio Direttivo Il Presidente
I Revisori dei Conti Il Comitato Tecnico Scientifico Art.
5 - Soci e criteri di ammissione ed esclusione Sono Soci Ordinari dell
‘Associazione a titolo gratuito, i genitori (o i loro rappresentanti) dei bambini
affetti da malattie emato-oncologiche che ne facciano esplicita richiesta. Essi
decadono solo se dimissionari. Sono Soci Sostenitori tutti coloro che sostengono
economicamente e/o che cooperano all’attività dell’Associazione nell’attuazione
dei suoi fini istituzionali. Le quote dei Soci Sostenitori sono libere (la quota
minima è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo). Decadono quelli che non
abbiano regolarizzato la quota minima annuale per due esercizi consecutivi.
Art. 6 - Assemblea dei Soci Hanno diritto di partecipare all’Assemblea
sia i Soci Ordinari che quelli Sostenitori. L’Assemblea dei Soci approva il Bilancio,
nomina il Presidente, il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti, delibera sulle
questioni che riguardano le attività per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
L’Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente per I ‘approvazione del rendiconto
morale e finanziario dell’Associazione entro tre mesi dal termine dell’esercizio
finanziario, che si chiude il 31 Dicembre di ogni anno, ed inoltre approva il
Bilancio Preventivo affidando al Consiglio Direttivo il compito di attuarlo o
modificarlo secondo le esigenze. L’Assemblea si intende regolarmente costituita
qualunque sia il numero dei soci presenti; non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni
sono prese a maggioranza del 50 per cento più uno dei votanti. La Convocazione
avverrà almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante comunicazione
personale e tramite apposito avviso affisso nei locali della IV Pediatria (Degenze,
Day Hospital, ecc.). L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente ogni
qualvolta egli lo ritenga necessario per l’interesse dell’Associazione, oppure
quando ne sia fatta richiesta motivata al presidente da almeno un decimo degli
iscritti, per deliberare modifiche dello Statuto, per gravi inadempienze statutarie,
per lo scioglimento dell ‘Associazione. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza
di due terzi dei votanti. La convocazione avviene con le medesime modalità valide
per I ‘Assemblea Ordinaria. Art. 7 - Consiglio Direttivo Viene
eletto dall’Assemblea ed è composto da cinque a sette membri, Presidente compreso,
con maggioranza di Soci Ordinari. Delibera a maggioranza dei membri presenti.
E’ retto dal Presidente, il cui voto, in caso di parità, vale doppio. Si riunisce
almeno una volta all’anno, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario
ed ogni volta che il Presidente o almeno tre dei suoi membri ne facciano richiesta.
Compiti del Consiglio Direttivo sono: Organizzare l’attività dell’Associazione:
Predisporre il Bilancio annuale; Convocare le riunioni col Comitato
Tecnico Scientifico; Art. 8 - Presidente Viene eletto dall’Assemblea
dei Soci e nomina il Vicepresidente tra i membri del Consiglio Direttivo. Ha la
rappresentanza legale ed amministrativa dell’Associazione, mantiene i rapporti
con l’amministrazione dell’Istituto G.Gaslini, con gli altri Ospedali ubicati
in Liguria e con qualsiasi Ente Pubblico o Privato nell’ambito delle finalità
dell’A.B.E.O. Liguria. Convoca e Presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio
Direttivo. Può delegare incarichi ad altri Consiglieri. Art. 9 - Vicepresidente
Ha potere di firma e sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento,
nei suoi compiti specifici. Art. 10 - Revisori dei Conti Sono
eletti dall’Assemblea dei Soci in numero di tre, ed hanno il compito di controllare
tutta la gestione contabile dell’AssociaziOne. Art. 11 - Comitato
Tecnico Scientifico E’ Composto da tre a cinque membri, rappresentativi
delle diverse specializzazioni, nominati dal Consiglio Direttivo su indicazione
dei Primari delle Divisioni di Emato-Oncologia Pediatrica operanti sul territorio
ligure. I membri del Comitato possono nominare dei delegati. Compiti del Comitato
Tecnico Scientifico sono: Informare il Consiglio Direttivo sull’esistenza,
all’interno dell’Istituto G.Gaslini o di altri centri di Emato-Oncologia Pediatrica
della Liguria, di problemi che possano ridurre il livello di qualità del trattamento
di assistenza e terapia dei piccoli pazienti: Esprimere pareri in merito
a proposte di spesa per acquisti di attrezzature, finanziamento di borse di studio
e progetti di ricerca, rimborsi spese di viaggi per partecipazioni a congressi;
Consigliare attività, iniziative e acquisti per migliorare l’assistenza
medica o il soggiorno dei piccoli ricoverati. Art. 12 - Durata e gratuità
delle cariche; rieleggibilità Tutte le cariche in seno all’Associazione
sono gratuite; esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate
consecutivamente solo per due mandati. Solo i Revisori dei Conti e i membri del
Comitato Tecnico Scientifico sono rieleggibili senza limitazioni.
Art. 13 - Risorse Economiche L’Associazione, per dotarsi delle risorse
economiche necessarie al raggiungimento dei suoi scopi, può a) Ricevere contribuzioni
sotto forma di - Quote dei Soci Sostenitori - Lasciti e donazioni in denaro, beni
mobili ed immobili nonchè erogazioni liberali da chiunque effettuate - Contribuzioni
da parte di Enti Pubblici o Privati b) Organizzare qualsiasi attività legale volta
ai reperimento di tondi, come spettacoli, lotterie, raccolte, ecc.
Art. 14 - Spese Gli interventi di carattere finanziario dell’Associazione
sono di due tipi 1) Aiuti gratuiti alle famiglie o miglioramenti socio-assistenziali
ai bambini in cura, anche se non iscritti all’Associazione: 2) Acquisti di attrezzature,
finanziamento di borse di studio e progetti di ricerca, rimborsi di spese di viaggi
per partecipazioni a congressi. Nel primo caso, le decisioni di spesa sono assunte
da un membro del Consiglio Direttivo delegato allo scopo, sentito il parere dell’Assistente
Socio-sanitario competente e di un membro del Comitato Tecnico Scientifico. Le
spese dovranno in ògni caso essere ratificate dal Presidente. Nel secondo caso
le spese sono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito il parere ufficiale
del Comitato,Tecnico Scientifico. Art. 15 - Attività dei Volontari
L’Associazione si avvarrà prevalentemente dell’attività, volontaria e gratuita,
dei propri associati, che accettano il presente Statuto e condividono le finalità
dell’A.B.E.O. Liguria. I Volontari possono operare sia all’interno degli Istituti
di Qira che sul Territorio. Essi, nel perseguire gli scopi sociali, aiutano le
famiglie nelle diverse difficoltà che queste possono incontrare, se il caso indirizzandole
opportunamente (Assistenti socio-sanitarie, Assistenti Sociali, operatori scolastici,
ecc.), divulgano le finalità dell’Associazione e raccolgono tondi ad essa destinati.
Art. 16 - Scioglimento dell’Associazione L’eventuale scioglimento
dell’Associazione dovrà essere deliberato dall’ Assemblea Straordinaria dei Soci
che, in tal caso, nominerà uno o più liquidatori i quali rimetteranno le eventuali
rimanenze attive a favore di altre organizzazioni di volontariato operanti in
identico o analogo settore, in sintonia con le finalità enunciate all’Art. 3,
su indicazione dell’Assemblea medesima. Art. 17 - Rinvio alla Normativa
Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda alle disposizioni vigenti
in materia, con particolare riferimento alla legge 266/91. |